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Sez. 3, Sentenza n. 36210 del 10/07/2001 Ud. (dep. 08/10/2001) Rv. 220345 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Integrabilità del reato - Materiale rottura dei sigilli - Necessità - Esclusione - Violazione del vincolo di indisponibilità - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220345-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Il delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. si consuma non solo con la materiale rottura dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità e di immodificabilità sotteso alla loro apposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)