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Sez. 3, Sentenza n. 26185 del 24/04/2003 Ud. (dep. 18/06/2003) Rv. 225383 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Tutela apprestata dall'art. 349 c.p. - Integrità materiale e funzionale dei sigilli- Rottura dei sigilli - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225383-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 cod. pen., si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso allo loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)