Sez. 3, Sentenza n. 9553 del 08/07/1997 Ud. (dep. 24/10/1997) Rv. 209631 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Prescrizione maturata in pendenza del ricorso per cassazione - Applicazione anche a vantaggio degli imputati non ricorrenti - Evidente infondatezza dei motivi di ricorso - Irrilevanza - Natura non strettamente personale dei motivi di ricorso - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO
L'effetto estintivo della prescrizione che maturi nella pendenza del ricorso per cassazione produce i suoi effetti anche con riferimento agli imputati non ricorrenti indipendentemente dalla fondatezza dei motivi prospettati dal ricorrente, purché non di natura strettamente personale. (Conf. sez. III, 4 novembre 1997, ric. Giampaoli).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)