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Sez. 6, Sentenza n. 2381 del 12/12/1994 Ud. (dep. 09/03/1995) Rv. 201245 - 01

Impugnazioni penali - Appello - Effetto estensivo | Imputato non appellante che proponga ricorso per cassazione al solo fine di veder dichiarata la prescrizione del reato - Necessità che la prescrizione non sia maturata prima della proposizione del ricorso - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201245-01

Impugnazioni penali - Appello - Effetto estensivo

L'estensione dell'impugnazione costituisce un rimedio che non è in grado di precludere il formarsi "ab initio" del giudicato, ma è solo uno strumento volto ad impedire contraddittorietà di giudicati, dettato dall'immanente "ratio" ispiratrice del "favor rei". Ne consegue che l'operatività in via di estensione di una causa estintiva del reato derivante - come la prescrizione - dal decorso del tempo, presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell'imputato non appellante, restando altrimenti preclusa la sua operatività dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti. Un fenomeno da assimilare ad una situazione di inammissibilità genetica e che rispetto alle cause estintive del reato non può verificarsi se non collegando al decorso del tempo l'effetto estintivo. (Nella specie il ricorrente, privo di legittimazione al gravame per non avere impugnato la sentenza di primo grado, si era limitato a chiedere la produzione degli effetti della decisione adottata nei confronti dei coimputati, così da ricavare una legittimazione dal precetto dell'art. 203 cod. proc. pen. 1930 (art. 587 cod. proc. pen.). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso osservando che la pronuncia dell'invocato effetto estensivo resta preclusa - nonostante il motivo dedotto non sia esclusivamente personale agli imputati che hanno proposto l'impugnazione di merito - per essere la causa estintiva del reato sopravvenuta al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con conseguente carenza di legittimazione del ricorrente ad introdursi nel giudizio di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)