Sez. 2, Sentenza n. 2801 del 22/11/1977 Ud. (dep. 11/03/1978) Rv. 138271 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - PRESUPPOSTO - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - COSCIENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - PRESUPPOSTO - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - COSCIENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Il delitto di ricettazione presuppone la certezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata ricevuta o occultata, certezza che puo essere desunta dagli Atti processuali, senza che sia necessario un accertamento giudiziale. L'indagine sulla conoscenza della provenienza delittuosa della cosa ricettata costituisce accertamento di fatto, che si sottrae al Sindacato di legittimita, quando il giudice di merito abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)