Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 14/05/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166289 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - PRESUPPOSTO - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - COSCIENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - PRESUPPOSTO - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - COSCIENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria la prova che l'agente abbia ricevuto, acquistato od occultato denaro o cose provenienti da reato con la consapevolezza di tale illecita provenienza, che deve tradursi nella certezza, desunta anche da elementi gravi, univoci e concordanti, che il danaro o le cose ricevute od occultate siano il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato commesso da altri. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità del fatto, l'agente poteva, allorché ricevette, acquistò od occultò il danaro o le cose, aver raggiunto quella certezza, oppure se, per leggerezza, superficialità o disattenzione, omise di accertarsi della loro legittima provenienza, pur dovendo, con l'ordinaria diligenza, nutrire il soggetto che esse provenissero da reato. (V mass n 138271; (V mass n 145844).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)