Sez. L, Sentenza n. 1337 del 09/02/1998 (Rv. 512416 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Inquadramento del personale nel sesto livello - Condizioni - Requisito del "comando di uomini" - Prevalenza della mansione - Necessità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Secondo la tabella delle qualifiche del personale delle autoferrotramvie allegata alla legge n. 30 del 1978, al dipendente già con qualifica di capo operaio di seconda classe spetta l'inquadramento nel sesto livello, a norma della nota 22, se "agente con comando di uomini" o promosso per esami o per sentenza definitiva; è tuttavia necessario, con riferimento al "comando di uomini", che le suddette mansioni abbiano carattere prevalente rispetto alle altre mansioni già attribuite al capo operaio di seconda.
Riferimenti normativi: Legge 01/02/1978 num. 30 art. 1 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)