Sez. L, Sentenza n. 6352 del 18/07/1987 (Rv. 454623 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEL SESTO LIVELLO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ PER CASSAZIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEL SESTO LIVELLO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ PER CASSAZIONE - LIMITI.*
Secondo la tabella delle qualifiche del personale delle autoferrotranvie allegata alla legge 1 febbraio 1978 n. 30, al dipendente già con qualifica di capo operaio di seconda classe spetta normalmente l'inquadramento nel livello settimo, mentre nel sesto livello è inquadrato - secondo la nota esplicativa n. 22 bis - l'"agente con comando di uomini o promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero per sentenza definitiva". Pertanto, con riguardo alla prima di tali tre ipotesi, l'inquadramento nel sesto livello del capo operaio di seconda classe non è automatico, ma presuppone che questi espletasse, all'epoca di entrata in vigore di detta legge, mansioni che - pur con modalità non identiche a quelle del capo operaio di prima classe (dalla tabella suddetta inquadrato nel quinto livello) - fossero tuttavia caratterizzate dall'Esercizio, con una certa continuità e prevalenza (rispetto alle altre mansioni del capo operaio di seconda), del "comando di uomini". L'accertamento del giudice del merito circa la sussistenza o meno, in concreto, di tali due caratteristiche è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (V 1182/85, mass n 439301; (V 3890/84, mass n 435832).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 1 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)