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Sez. 1, Sentenza n. 21334 del 18/09/2013 (Rv. 628086 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Separazione e divorzio - Provvedimento di assegnazione della casa coniugale - Condizioni - Interesse dei figli - Figli conviventi autosufficienti - Diritto all'assegnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628086-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

Il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)