Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018 (Rv. 647338 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Assegnazione della casa familiare - Presupposti - Convivenza con figli maggiorenni conviventi e non autonomi economicamente.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall’art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall’art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 2, Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55, Cod. Civ. art. 337 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)