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Sez. 3, Sentenza n. 170 del 22/01/1968 (Rv. 331023 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA DEMOLIRE - COSTRUZIONE DI UN NUMERO DOPPIO DI VANI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA PARTE DELL'IMMOBILE SOGGETTO A PROROGA LEGALE.*
Stato
decisa il 1968-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331023-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA DEMOLIRE - COSTRUZIONE DI UN NUMERO DOPPIO DI VANI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA PARTE DELL'IMMOBILE SOGGETTO A PROROGA LEGALE.*

La condizione della costruzione di un numero doppio di vani, prescritta per l'applicabilita della norma dell'art. 10, comma primo, n.2 della legge sulle locazioni 23 maggio 1950, n.253, deve essere riferita soltanto alla parte dell'immobile locato soggetto a proroga legale e non gia all'intero edificio da demolire, in quanto la norma citata contempla esclusivamente l'immobile (o la parte di esso) locato in regime vincolistico, prescindendo dall'immobile o da quella parte di esso che non e soggetta al regime di proroga e blocco.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)