Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 20/07/1972 (Rv. 359957 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE - TRASFERIMENTO DEGLI APPARTAMENTI A DISTINTI PROPRIETARI - FORMA - ATTO PUBBLICO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SCRITTURA PRIVATA - SUFFICIENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE - TRASFERIMENTO DEGLI APPARTAMENTI A DISTINTI PROPRIETARI - FORMA - ATTO PUBBLICO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SCRITTURA PRIVATA - SUFFICIENZA.*
Ai fini della Costituzione del condominio, non occorre che il trapasso dei singoli appartamenti dall'unico proprietario originario a soggetti diversi, in virtu di distinti negozi giuridici, avvenga in forza di atto pubblico, essendo sufficiente l'impiego della semplice scrittura privata, giacche unica esigenza formale inderogabile e quella dell' atto scritto. (V 325'70, mass n 345204; 274'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)