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Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 20/07/1972 (Rv. 359957 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE - TRASFERIMENTO DEGLI APPARTAMENTI A DISTINTI PROPRIETARI - FORMA - ATTO PUBBLICO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SCRITTURA PRIVATA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359957-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE - TRASFERIMENTO DEGLI APPARTAMENTI A DISTINTI PROPRIETARI - FORMA - ATTO PUBBLICO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SCRITTURA PRIVATA - SUFFICIENZA.*

Ai fini della Costituzione del condominio, non occorre che il trapasso dei singoli appartamenti dall'unico proprietario originario a soggetti diversi, in virtu di distinti negozi giuridici, avvenga in forza di atto pubblico, essendo sufficiente l'impiego della semplice scrittura privata, giacche unica esigenza formale inderogabile e quella dell' atto scritto. (V 325'70, mass n 345204; 274'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)