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Sez. 2, Sentenza n. 325 del 10/02/1970 (Rv. 345204 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO - ATTI COSTITUTIVI DI DIRITTI REALI - ATTO COSTITUTIVO DI COMPROPRIETA IMMOBILIARE - NECESSITA DELLA FORMA SCRITTA - DESUMIBILITA DA ATTO DIVERSO DAL DOCUMENTO DEL NEGOZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345204-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO - ATTI COSTITUTIVI DI DIRITTI REALI - ATTO COSTITUTIVO DI COMPROPRIETA IMMOBILIARE - NECESSITA DELLA FORMA SCRITTA - DESUMIBILITA DA ATTO DIVERSO DAL DOCUMENTO DEL NEGOZIO - CONDIZIONI.*

Il contratto che costituisce la comunione del diritto di proprieta sui beni immobili deve essere fatto a pena di nullita per atto pubblico o scrittura privata. La nuova situazione giuridica concordemente voluta puo seguire solo alla manifestazione della comune intenzione nella Forma scritta, ed una siffatta manifestazione in tanto puo desumersi da un atto diverso da quello redatto al fine di documentare il negozio, in quanto da esso risulti non la mera volonta di concludere il contratto, ma la sua effettiva conclusione avendo riguardo a tutti gli elementi essenziali del negozio stesso ivi compresa la Forma scritta. (V 3510-68, massima n 336667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)