Sez. 2, Sentenza n. 10397 del 03/12/1994 (Rv. 489016 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE | Disciplina ex art. 1127 Cod.Civ. - Derogabilità - Divieto assoluto di sopraelevazione stabilito nel regolamento di condominio a carico dell'ultimo piano dell'edificio - "Servitus altius non tollendi" - Configurabilità - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE
l'art. 1127 del codice civile, disciplinante il regime legale delle sopraelevazioni, è derogabile, come emerge dall'espressa riserva contenuta nel primo comma, da un convenzione preesistente o coeva alla costituzione del condominio. Ne consegue che il divieto assoluto di sopraelevazione - nella specie, stabilito dal regolamento di condominio (costituente parte integrante del contratto di acquisto dei singoli cespiti) a carico dell'ultimo piano dell'edificio ed a favore tanto delle parti di proprietà comune, quanto delle unità immobiliari in proprietà esclusiva dell'edificio -, avendo sostanzialmente natura di servitù "altius non tollendi", può essere fatto valere sia da i singoli condomini che dal condominio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)