Sez. 2, Sentenza n. 5776 del 25/10/1988 (Rv. 460298 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - DIVIETO - PREVISIONE IN REGOLAMENTO CONDOMINIALE DI NATURA CONTRATTUALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - DIVIETO - PREVISIONE IN REGOLAMENTO CONDOMINIALE DI NATURA CONTRATTUALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA.*
Il divieto di sopraelevazione, previsto in un regolamento condominiale di natura contrattuale, avente sostanzialmente natura di "servitus altius non tollendi" a carico dell'ultimo piano dell'edificio ed a favore sia delle parti di proprietà comune che di quelle di proprietà esclusiva, può essere fatto valere da ciascuno dei condomini sia come tale che quale proprietario esclusivo di una porzione dell'edificio. (V 5958/82, mass n 423706; (V 936/76, mass n 379591).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)