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Sez. L, Sentenza n. 4579 del 01/08/1984 (Rv. 436496 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI CON MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZE (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI LEGALI - CREDITI RELATIVI A RAPPORTI GIÀ ESAURITI MA ANCORA INSODDISFATTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - RILEVANZA - RIVALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436496-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI CON MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZE (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI LEGALI - CREDITI RELATIVI A RAPPORTI GIÀ ESAURITI MA ANCORA INSODDISFATTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - RILEVANZA - RIVALUTAZIONE - CRITERI.*

L'art. 429 comma terzo cod. proc. civ., in tema di rivalutazione dei crediti di lavoro, opera retroattivamente nel senso che il riconoscimento del maggior danno conseguente alla svalutazioni monetaria compete con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto di credito, anche se anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 con la quale è giusta novellata la disposizione suddetta. La rivalutazione, inoltre, deve essere effettuata, a norma dell'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., con esclusivo riferimento all'indice dei prezzi fissati dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria - con conseguente preclusione del ricorso ad altri indici o al criterio della valutazione equitativa - e gli interessi debbono computarsi, dalla data di scadenza dei singoli crediti, sulle frazioni di capitale via via rivalutate in base agli indici citati, fino alla pubblicazione della sentenza ed al saldo effettivo. (Conf 5303/83, mass n 430212).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)