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Sez. L, Sentenza n. 2209 del 02/03/1987 (Rv. 451443 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451443-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro prevista dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. deve essere effettuata, a norma dell'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., con esclusivo riferimento all'indice dei prezzi fissati dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria - con conseguente inapplicabilità di ogni altro diverso criterio - e gli interessi debbono computarsi, dalla data di scadenza dei singoli crediti e fino alla pubblicazione della sentenza ed al saldo effettivo, sulle frazioni di capitale via via rivalutate in base agli indici citati. (Conf 4579/84, mass n 436496, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)