Sez. 2 - , Ordinanza n. 6745 del 19/03/2018 (Rv. 647819 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA | Legittimazione attiva del figlio erede "ab intestato" - Prova - Mancata contestazione della discendenza - Produzione dell' atto dello stato civile - Necessità - Esclusione - Accettazione tacita dell'eredità - Sufficienza - Esercizio dell'azione - Idoneità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA
Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)