Sez. L, Sentenza n. 5029 del 29/04/1993 (Rv. 482139 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comparizione (termini di) | Osservanza dei termini minimi - Accertamento - Riferimento alla data dell'udienza di rinvio e non a quella dell'udienza originariamente fissata - Esclusione - Disciplina ex art. 70 bis disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comparizione (termini di)
La disposizione che impone la verifica dell'osservanza dei termini minimi di comparizione in relazione alla data dell'udienza originariamente fissata e non a quella conseguente a successivo rinvio, ancorché testualmente dettata dall'art. 70 bis disp. att. cod. proc. civ. con riguardo al rito ordinario, trova applicazione anche nel rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un "corpus" autonomo di norme, ma con l'inserimento nel detto codice di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 70 bis, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 70 bis, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)