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Sez. L, Sentenza n. 9150 del 13/05/2004 (Rv. 572857 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA | Violazione dei termini a comparire - Tempestiva denunzia - Sanatoria per costituzione del convenuto - Sussistenza - Condizioni - Dovere del giudice di fissare nuova udienza - Violazione - Conseguenze - Nullità degli atti successivi - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572857-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA

La nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto, tuttavia, se quest'ultimo eccepisce tale vizio, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini. L'inosservanza di tale obbligo è deducibile in sede di legittimità, senza che il convenuto debba indicare il danno arrecatogli dalla inosservanza del termine, atteso che la violazione di un termine dilatorio, tempestivamente denunciata, comporta la nullità dell'atto compiuto prima della sua maturazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)