Sez. 1, Sentenza n. 9 del 03/01/1991 (Rv. 470341 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario - Disciplina posteriore alla riforma del 1972 - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Decisioni - Dispositivo - Comunicazione all'ufficio | Coesistenza in una medesima circoscrizione territoriale di due distinti ed autonomi uffici distrettuali - Ufficio destinatario della comunicazione - Individuazioni - Criteri - Comunicazione all'ufficio non correttamente individuato - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Esclusione.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario - Disciplina posteriore alla riforma del 1972 - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Decisioni - Dispositivo - Comunicazione all'ufficio
In materia di contenzioso tributario, nel caso in cui in una medesima circoscrizione territoriale siano stati costituiti, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 644, due distinti ed autonomi uffici distrettuali delle imposte dirette, assegnatari di differenti servizi, la comunicazione del dispositivo di una decisione della Commissione tributaria di primo grado, in base al disposto del terzo comma dell'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve essere effettuata a quello dei due uffici che, per essere competente nella specifica materia, ha proceduto all'accertamento e sostenuto il giudizio di primo grado. Ne consegue che non è efficace, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, la comunicazione che venga invece effettuata all'altro ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 644 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)