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Sez. 5, Sentenza n. 5951 del 14/03/2007 (Rv. 597261 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Uffici distrettuali delle imposte dirette con due separate sedi di direzione ex art. 6 del d.P.R. n. 644 del 1972 - Avviso di mora - Impugnazione - Ricorso notificato all'ufficio non competente - Mancanza nell'atto impugnato di indicazione dell'ufficio - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Principio della tutela del legittimo affidamento.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597261-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, il ricorso avverso un avviso di mora, emesso dal concessionario per la riscossione, che venga notificato all'ufficio non competente, ricorrendo l'ipotesi, prevista dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, di costituzione in una medesima circoscrizione territoriale di due distinti ed autonomi uffici distrettuali delle imposte dirette, assegnatari di differenti servizi, non può essere ritenuto inammissibile. Ciò in quanto, considerato che l'atto impugnato non conteneva nella specie alcuna indicazione nominalistica dell'ufficio finanziario, ritenere inammissibile il ricorso si porrebbe in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, ora codificato, in materia tributaria, dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ma già costituente, alla luce degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., un principio fondamentale dell'ordinamento, vigente anche a prescindere, ed oltre, la portata della normativa del 2000, ed idoneo ad orientare la soluzione di questioni, come quella di specie, basata su formalistiche distinzioni di servizi esplicati nel medesimo settore impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, DPR 26/10/1972 num. 644 art. 6, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)