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Sez. L, Sentenza n. 530 del 21/01/1998 (Rv. 511788 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Controversie relative a prestazioni previdenziali relative a patologie mediche - Accoglimento delle conclusioni della consulenza tecnica - Vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità - Estremi - Contrasto con nozioni correnti della scienza medica - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511788-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)