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Sez. L, Sentenza n. 688 del 02/02/1985 (Rv. 438890 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ESISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438890-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ESISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'accertamento dell'esistenza o meno di Atti validamente interruttivi della prescrizione estintiva costituisce un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici. (Conf 6849/82, mass n 424494; (Conf 528/82, mass n 418239; (Conf 3235/68, mass n 336184).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)