Sez. L, Sentenza n. 21676 del 08/11/2005 (Rv. 585259 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525 del 1963 - Tassatività - Conseguenze in tema di lavoro presso i villaggi turistici.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'elenco delle attività di carattere stagionale che consentono l'apposizione del termine al contratto di lavoro - di cui al d.P.R. n. 1525 del 1963, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 (nella specie, applicabile "ratione temporis") - deve considerarsi tassativo e non esemplificativo, con la conseguenza che nella previsione di cui al n. 48 del citato d.P.R. comprendente (prima delle modifiche apportate con il d.P.R. n. 378 del 1995) "attività svolta in colonie montane, marine e curative" non è possibile far rientrare quella svolta presso villaggi turistici.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., DPR 11/07/1995 num. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)