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Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 29/05/1992 (Rv. 477454 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Monopoli fiscali o di Stato (privative fiscali) - Lotto pubblico - Concorsi ed operazioni a premio | Tassa di licenza - Corresponsione - Obbligo - Presupposto - Autorizzazione per le operazioni a premio - Mancata richiesta - Tassa - Corresponsione - Obbligo - Sussistenza - Condizione.
Stato
decisa il 1992-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477454-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Monopoli fiscali o di Stato (privative fiscali) - Lotto pubblico - Concorsi ed operazioni a premio

La tassa di licenza stabilita per le operazioni a premio dall'art. 49 del r.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933 (convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939 n. 973), in misura fissa nelle ipotesi indicate nei primi tre commi ed in misura proporzionale in quella indicata nell'ultimo comma, è dovuta anche quando l'autorizzazione non sia stata chiesta, per il fatto obiettivo di aver organizzato o promosso le operazioni a premio, ma a condizione che l'operazione rientri tra quelle autorizzabili, di modo che, se l'autorizzazione non può essere data (come nella specie, consistendo i premi in denaro, in violazione del successivo art. 51) la tassa non può essere pretesa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 49, Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 51, Legge 05/06/1939 num. 973 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 585 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)