Sez. 5, Sentenza n. 5931 del 11/03/2010 (Rv. 612153 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, lett. h), del d.lgs n. 504 del 1992 - Applicabilità ai terreni edificabili siti in area montana o collinare - Esclusione - Riduzione o esclusione della potenzialità edificatoria - Irrilevanza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 504 del 1992, relativa ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, non si applica ai terreni edificabili, tali considerandosi quelli inseriti, con la categoria in questione, negli strumenti urbanistici, senza che abbiano rilevanza alcuna, ai fini in esame, nè le eventuali cause di esclusione o di riduzione delle potenzialità edificatorie, nè la scelta del proprietario di non procedere ad edificazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)