Sez. 3 - , Sentenza n. 2549 del 30/01/2019 (Rv. 652484 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO | Detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedio risarcitorio - Disciplina transitoria ex art. 2 del d.l. n. 92 del 2014 - Ricorso anteriormente proposto davanti alla Corte EDU - Termine semestrale di decadenza - Decorrenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, ove il detenuto abbia già presentato ricorso alla Corte EDU, la domanda risarcitoria di cui all'art. 35-ter della l. n. 354 del 1975, in forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 2 del d.l. n. 92 del 2014, può essere proposta entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto, a condizione che non sia ancora intervenuta una pronuncia sulla ricevibilità del ricorso da parte di detta Corte e che il ricorrente indichi, nel ricorso interno, la data di presentazione del ricorso avanti alla stessa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter, Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)