Sez. 3 - , Sentenza n. 10203 del 16/04/2021 (Rv. 661242 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO | Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedio pecuniario ex art. 35 ter della l. n. 354 del 1975 - Disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 92 del 2014 - Termine di decadenza - Decorrenza - Cessazione della pena detentiva - Modalità di esecuzione della pena - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, il termine semestrale di decadenza per proporre l'azione ex art. 35 ter della l. n. 354 del 1975 decorre dalla cessazione dell'espiazione della pena detentiva, non assumendo rilevanza le modalità di esecuzione della stessa.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva reputato tempestiva l'azione proposta entro il termine di sei mesi dalla cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, in corso alla data del 28 giugno 2014, giorno di entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)