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Sez. L, Sentenza n. 2485 del 15/06/1977 (Rv. 386198 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTINUAZIONE DELLA PRESTAZIONE - STATO DI MALATTIA DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386198-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTINUAZIONE DELLA PRESTAZIONE - STATO DI MALATTIA DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*

Il principio dell'immediatezza, che condiziona la validita e la tempestivita delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e puo essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo di tempo reso necessario per lo apprezzamento del comportamento della controparte, sempre che esso non costituisca tacita acquiescenza alle modificazioni delle condizioni di lavoro disposte unilateralmente dal datore di lavoro. A tal fine, peraltro, l'ipotesi del lavoratore che, anziche avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la propria opera e ben diversa rispetto a quella del lavoratore che si trovi in stato di malattia e non sia in grado, percio, di apprezzare nella sua completa consistenza il comportamento del datore di lavoro. (V 1499/75, mass n 375085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)