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Sez. L, Sentenza n. 3222 del 15/05/1980 (Rv. 407011 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - VALIDITA E TEMPESTIVITA DELLE DIMISSIONI - CONDIZIONE - IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO.*
Stato
decisa il 1980-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407011-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - VALIDITA E TEMPESTIVITA DELLE DIMISSIONI - CONDIZIONE - IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO.*

Il principio dell'immediatezza, che condiziona la validita e tempestivita delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e puo essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo da valutarsi dal giudice del merito in relazione al caso concreto. (V 2485/77, mass n 386198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)