Sez. 3, Sentenza n. 2159 del 26/03/1983 (Rv. 427018 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'ammissibilità di nuove attività assertive e probatorie nel giudizio di rinvio, ai sensi del terzo comma dell'art. 394 cod. proc. civ., in conseguenza della sentenza di Cassazione, ricorre quando questa abbia prodotto una modificazione della materia del contendere attraverso una diversa definizione del rapporto dedotto, od un diverso indirizzo della controversia, evidenziando tesi giuridiche prima non prospettate, e non anche, pertanto, quando la sentenza medesima, su una questione di diritto oggetto di dibattito nelle precedenti fasi del giudizio, abbia aderito alla tesi contraria a quella fatta propria dalla pronuncia annullata. (V 4816/82, mass n 422807; (V 3717/80, mass n 407579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)