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Sez. 3, Sentenza n. 4816 del 04/09/1982 (Rv. 422807 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE NUOVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422807-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE NUOVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., la ammissibilità di nuove attività assertive o probatorie nel giudizio di rinvio ricorre soltanto quando la sentenza di Cassazione abbia prodotto una modificazione della materia del contendere, attraverso un diverso indirizzo della controversia, o una diversa definizione del rapporto dedotto o la emersione di tesi giuridiche in precedenza non prospettate e non anche, pertanto, quando la sentenza medesima, su una questione di diritto oggetto di dibattito nelle precedenti fasi del giudizio, abbia aderito alla tesi contraria a quella fatta propria dalla pronuncia annullata. (Conf 3717/80, mass n 407579).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)