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Sez. 6, Sentenza n. 1514 del 15/05/1987 Ud. (dep. 05/02/1988) Rv. 177526 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVATO CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177526-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVATO CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO - SUFFICIENZA.*

È legittimo il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, emesso a norma dell'art. 226 ter cod. proc. pen., anche quando la sua motivazione sia fatta "per relationem" con riferimento al rapporto degli organi di polizia che la detta autorizzazione ha richiesto, purché da tale rapporto emergano quei seri e concreti indizi di reato, che pur costituiscono una delle condizioni fondamentali di legittimità del provvedimento. (Conf mass n 175670; (Conf mass n 173858).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)