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Sez. 1, Sentenza n. 10224 del 04/04/1986 Ud. (dep. 02/10/1986) Rv. 173858 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173858-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ.*

In tema di intercettazioni telefoniche, l'Obbligo imposto dall'art. 226 ter cod. proc. pen. è da ritenere soddisfatto allorquando il decreto che le disponga, pur senza una esplicita e analitica indicazione di seri e comprovati indizi in base ai quali viene emanato il provvedimento, tuttavia richiami, anche per implicito, gli Atti di polizia o le eventuali emergenze processuali da cui risultino gli elementi giustificativi, ricompresi tra quelli tassativamente indicati dall'art. 226 bis cod. proc. pen. senza la necessità di una specifica indicazione delle norme di legge e della precisa qualificazione giuridica del reato ravvisabile nella specie.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)