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Sez. 4, Sentenza n. 10063 del 12/06/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150895 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELLA ISTANZA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - ESTREMI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150895-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELLA ISTANZA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - ESTREMI - LEGITTIMITÀ.*

La motivazione del rigetto della istanza di rinnovazione del dibattimento può essere anche implicita, qualora dal tenore della sentenza di appello si desuma che il giudice ha escluso la necessità di tale rinnovazione in base alla valutazione delle prove già acquisite, che consentivano un sicuro convincimento. (V mass n 149566, ed ivi massime citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)