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Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/11/1981 Ud. (dep. 24/04/1982) Rv. 153413 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - REIEZIONE DELL'ISTANZA - INDICAZIONE ANALITICA DEI MOTIVI DEL RIGETTO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153413-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - REIEZIONE DELL'ISTANZA - INDICAZIONE ANALITICA DEI MOTIVI DEL RIGETTO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudice di secondo grado non deve esporre analiticamente in sentenza le ragioni che lo hanno indotto a rigettare l'istanza di rinnovazione del dibattimento, qualora dia sufficiente dimostrazione che gli elementi probatori, già acquisiti al processo, siano adeguati alle necessità della decisione. (Conf. Mass. 150674/81 ed ivi ampie citazioni, alle quali Adde mass. 150552/81, 151430/81; V. Mass. 150895/81, 150856/81, sulla legittimità della motivazione implicita in caso di rigetto della istanza di rinnovazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)