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Sez. 3, Sentenza n. 1601 del 09/05/1969 (Rv. 340520 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - DISCIPLINA NORMATIVA - EQUIPARAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITI - TERMINE FINALE DEL RAPPORTO - AUTONOMIA DELLE PARTI - APPLICABILITA DELL'ART. 2097 COD.CIV.- - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340520-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - DISCIPLINA NORMATIVA - EQUIPARAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITI - TERMINE FINALE DEL RAPPORTO - AUTONOMIA DELLE PARTI - APPLICABILITA DELL'ART. 2097 COD.CIV.- - ESCLUSIONE.*

L'equiparazione tra i rapporti di Agenzia e di lavoro subordinato concerne esclusivamente il trattamento di fine rapporto, in ordine al quale soltanto si riscontrano analogie di disciplina normativa. Nel contratto di Agenzia la legge lascia alle parti piena autonomia circa la fissazione o meno di un termine finale, non trovando applicazione le Disposizioni dei primi tre comma dell'art.2097 cod.civ., che tale autonomia limitano in tema di contratto di lavoro subordinato. (V 1287/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 1750

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)