Sez. L, Sentenza n. 1939 del 29/05/1976 (Rv. 380746 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - IPOTESI EX LEGGE N 230 DEL 1962 - INAPPLICABILITA - EQUIPARAZIONE AL LAVORO SUBORDINATO - LIMITI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - IPOTESI EX LEGGE N 230 DEL 1962 - INAPPLICABILITA - EQUIPARAZIONE AL LAVORO SUBORDINATO - LIMITI.*
L'art 1 della legge n 230 del 1962, che indica i casi (lavoro stagionale, straordinario o occasionale) in cui e consentita la apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, non e applicabile al contratto d'Agenzia, che e di lavoro autonomo. La equiparazione tra Agenzia e lavoro subordinato attiene soltanto al trattamento del lavoratore nel caso di scioglimento del rapporto a tempo indeterminato. (V 1601/69, mass n 340520; (V 1418/68, mass n 333058; (V 1287/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)