Sez. L, Sentenza n. 11653 del 27/10/1992 (Rv. 479163 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Violazioni non consistenti nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi - Disciplina del giudizio civile davanti al pretore - Operatività - Art. 244 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione previsto dagli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, richiamati dall'art. 35, settimo comma, della stessa legge (relativo a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non consistenti nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi ed a questo non connesse a norma del terzo comma dello stesso art. 35), si applicano le regole proprie del giudizio civile davanti al pretore e le attività, anche istruttorie, che le parti possono svolgere devono essere disciplinate da tali regole, comprese, fra queste, quella (art. 244 cod. proc. civ.) che, in caso di articolazione (su istanza di parte o anche di ufficio) di mezzi di prova orale, impone di dedurre nella prima risposta l'eventuale prova contraria, diretta o indiretta, e quella (implicita nella fissazione dell'udienza prevista dall'art. 23, settimo comma, della legge n. 689 del 1981) che vieta di richiedere nuovi mezzi di prova dopo l'esaurimento della fase istruttoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 317, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)