Sez. L, Sentenza n. 4615 del 06/03/2004 (Rv. 570838 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE | Inammissibilità dell'appello anteriore al deposito della sentenza - Successivo atto depositato dall'appellante - Validità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE
Nei procedimenti ai quali si applica il rito del lavoro non è ammissibile l'appello contenente l'articolazione dei motivi proposto prima del deposito della sentenza di primo grado, essendo consentito prima di tale momento, ex art. 433 comma 2.ò cod.proc.civ., solo il gravame con riserva dei motivi e sempre che sia stata iniziata l'esecuzione sulla base del dispositivo; l'atto di appello proposto intempestivamente senza riserva dei motivi può convertirsi in un appello validamente proposto qualora il successivo atto depositato dall'appellante principale contenga tutti i requisiti indicati dagli artt. 434 e 414 cod.proc.civ., e non si limiti a richiamare i motivi contenuti nell'atto precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)