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Sez. U, Sentenza n. 12261 del 13/12/1993 (Rv. 484703 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - In genere | Inammissibilità dell'appello anteriore al deposito della sentenza - Successivo atto di deposito dei motivi di un nuovo appello - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484703-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - In genere

L'inammissibilità dell'appello sperimentato anteriormente al deposito della sentenza (e in difetto d'inizio di esecuzione della medesima) non impedisce di riconoscere nel successivo atto di deposito dei motivi di un nuovo appello valido ed autonomamente rilevante, ove in esso si rinvengano tutti i requisiti di siffatta impugnazione, indicati dagli artt. 434 e 414 cod. proc. civ., non potendosi avere irreparabile consumazione del diritto all'impugnazione quando questa sia stata proposta una prima volta in mancanza del suo oggetto, costituito dalla sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi e ritualmente pubblicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)