Sez. 1, Sentenza n. 10212 del 07/11/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167146 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - EFFETTI - REVOCABILITÀ DELL'ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - LEGITTIMITÀ - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - EFFETTI - REVOCABILITÀ DELL'ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - LEGITTIMITÀ - ESTREMI.*
Il giudice di appello procede alla rinnovazione del dibattimento, allorché ritenga di non poter decidere allo stato degli Atti. La discrezionalità della sua valutazione fa sì che il giudice non è condizionato dall'ordinanza di rinnovazione, ma può sempre revocare la stessa, qualora ritenga superflua l'acquisizione di ulteriore elementi probatori in aggiunta a quelli già raccolti. (V mass n 146862).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)