Sez. 4, Sentenza n. 12534 del 22/04/1980 Ud. (dep. 26/11/1980) Rv. 146862 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - REVOCA TOTALE O PARZIALE DELL'ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITA - REVOCA TACITA - SENTENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - REVOCA TOTALE O PARZIALE DELL'ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITA - REVOCA TACITA - SENTENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*
L'ordinanza di rinnovazione del dibattimento non condiziona l'attivita del giudice di appello, il quale, percio, puo sempre revocarla anche in Forma implicita, quando ritiene superflua l'acquisizione di ulteriori elementi probatori, in aggiunta alle prove gia raccolte. Ne e tenuto a motivare espressamente la revoca, in sentenza, purche dal contesto delle argomentazioni si evinca che le ragioni del convincimento, ancorate alle risultanze acquisite, prescindono dagli accertamenti disposti e non piu effettuati. (in termini mass n 114540 anno 1970 e massime ivi citate; sulla revocabilita in genere dell'ordinanza de qua giur cost: V mass n 137903 anno 1978, 136126, 135706 anno 1977; 133407, 133324 anno 1976; 131238 anno 1975; 114424, 110514 anno 1970; 107265, 103369 anno 1967; 102948 anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)