Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 14/07/1993 (Rv. 483144 - 01)
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Trasferimento | Decreto - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Trasferimento
Il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall'art. 586 cod. proc. civ. costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale assolvendo la funzione di convertire in danaro l'immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall'art. 617 cod. proc. civ. e non al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 dello stesso codice, né a quello ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)