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Sez. 3, Sentenza n. 8857 del 10/10/1996 (Rv. 500039 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Atti conseguenti all'incanto - Legittimazione all'opposizione - Verifica sulla base della causa di nullità fatta valere e degli effetti dell'annullamento - Necessità - Conseguenze in tema di opposizione, da parte di partecipante all'asta non aggiudicatario, contro decreto di modifica dell'originario decreto di trasferimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500039-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare, benché non solo il debitore, i creditori e l'aggiudicatario, ma anche gli altri soggetti che abbiano partecipato al procedimento di vendita, siano in linea di principio titolari di interessi protetti alla legittimità degli atti conseguenti all'incanto, quali l'aggiudicazione, l'indizione della gara in base all'eventuale offerta in aumento di sesto, l'aggiudicazione a seguito di tale offerta e l'emissione del decreto di trasferimento - provvedimenti tutti che sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi -, l'effettiva titolarità del relativo diritto soggettivo processuale va verificata avendo riguardo al tipo di atto impugnato, alla causa di nullità fatta valere dall'opponente, e agli effetti suscettibili di derivare dall'annullamento, sì da risultare commisurata alla possibilità che, annullato l'atto, il procedimento riprenda a ripartire da un punto tale per cui possa prendervi parte anche il soggetto su domanda del quale l'annullamento è chiesto, il quale altrimenti deve ritenersi privo di legittimazione all'opposizione. Ne consegue che il soggetto la cui offerta in sede di asta sia stata superata, con aggiudicazione del bene a favore di altro partecipante, seguita da decreto di trasferimento, non è legittimato ad opporsi ad un ulteriore decreto che, su richiesta dell'aggiudicatario, modifichi il decreto di trasferimento, perché l'eventuale annullamento del secondo provvedimento potrà comportare la reviviscenza del primo e il rigetto della domanda proposta per la sua modifica, ovvero la necessità di rinnovare il decreto annullato in modo da renderlo effettivamente conforme all'offerta e all'aggiudicazione, ma non potrà in ogni caso determinare la riapertura del procedimento di vendita. (Nella specie l'opponente lamentava che, in sede di modifica del decreto di trasferimento, l'immobile fosse stato trasferito invece che alle due persone fisiche congiuntamente aggiudicatarie, alla società di fatto tra le stesse costituita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)