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Sez. 3, Sentenza n. 363 del 08/02/1974 (Rv. 368032 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - CONVENZIONE TRA LE PARTI PER L'USO DELLA FORMA SCRITTA - COMUNICAZIONE SCRITTA DA PARTE DI UN MANDATARIO INCARICATO VERBALMENTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1974-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368032-01

LOCAZIONE - DISDETTA - CONVENZIONE TRA LE PARTI PER L'USO DELLA FORMA SCRITTA - COMUNICAZIONE SCRITTA DA PARTE DI UN MANDATARIO INCARICATO VERBALMENTE - VALIDITA.*

La disdetta della locazione, anche se deve essere comunicata in Forma scritta per convenzione intercorsa tra le parti, puo essere validamente in tale Forma effettuata da un mandatario, al quale l'incarico della comunicazione sia stato conferito verbalmente, non estendendosi pure alla procura la Forma prevista, per volonta delle parti e non gia in forza di legge, per la disdetta. (V 728'70, mass n 345974).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)