Sez. 3, Sentenza n. 6572 del 07/11/1983 (Rv. 431290 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA - OBBLIGO CONVENZIONALE DI COMUNICAZIONE PER ISCRITTO - CONFERIMENTO VERBALE DEL RELATIVO INCARICO A UN MANDATARIO - VALIDITÀ.*
LOCAZIONE - DISDETTA - OBBLIGO CONVENZIONALE DI COMUNICAZIONE PER ISCRITTO - CONFERIMENTO VERBALE DEL RELATIVO INCARICO A UN MANDATARIO - VALIDITÀ.*
La disdetta della locazione, anche se deve essere comunicata in Forma scritta per convenzione intercorsa tra le parti, può essere validamente effettuata in tale Forma da un mandatario al quale l'incarico della comunicazione sia stato conferito verbalmente, non estendendosi pure alla procura la Forma prevista, per volontà delle parti e non già in forza di legge, per la disdetta. (V 6634/81, mass n 417489; (Conf 3551/80, mass n 407401; (Conf 363/74, mass n 368032).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)