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Sez. 3, Sentenza n. 1880 del 20/07/1967 (Rv. 328809 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - OBBLIGAZIONE DI PAGARE UNA SOMMA DI DENARO DA DETERMINARSI IN BASE AD UN CRITERIO PREVENTIVAMENTE STABILITO - DEBITO DI VALUTA.*
Stato
decisa il 1967-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328809-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - OBBLIGAZIONE DI PAGARE UNA SOMMA DI DENARO DA DETERMINARSI IN BASE AD UN CRITERIO PREVENTIVAMENTE STABILITO - DEBITO DI VALUTA.*

L'Obbligo di pagare una somma di denaro, da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito, costituisce un debito pecuniario, come tale non suscettibile di rivalutazione monetaria, anche prima che la prevista Determinazione abbia luogo ed anche se questa, per l'intervenuto disaccordo tra le parti, debba essere compiuta dal giudice secondo i criteri contrattualmente stabiliti. (nella specie, il locatore si era obbligato a pagare al conduttore, al termine della locazione, la somma di denaro che sarebbe stata determinata da un esperto come giusto prezzo delle opere e degli impianti che sarebbero stati eseguiti dal conduttore nell'immobile locato). (Conf. 2996-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1893

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)