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Sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013 (Rv. 628660 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Comunicazione al destinatario a mezzo lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. del contenuto del plico postale - Configurabilità - Fatto oggettivo dell'arrivo all'indirizzo del destinatario - Prova contraria sulla mancanza di contenuto della busta - Onere del destinatario.
Stato
decisa il 2013-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628660-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI

La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)