Sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013 (Rv. 628660 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Comunicazione al destinatario a mezzo lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. del contenuto del plico postale - Configurabilità - Fatto oggettivo dell'arrivo all'indirizzo del destinatario - Prova contraria sulla mancanza di contenuto della busta - Onere del destinatario.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI
La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)